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Figc: respinto il ricorso dell’Udinese

Ricorso fallito per Collavino e De Sabata, inibiti dopo Udinese-Roma dello scorso anno

Redazione

Respinto il ricorso dell'Udinese da parte della FIGC  in merito all'inibizione di Franco Collavino, dopo Udinese-Roma dello scorso anno.

La Corte ha inoltre respinto i ricorsi dell’Udinese e di Franco Collavino e Michele De Sabata, all’epoca dei fatti rispettivamente componente del consiglio d’Amministrazione della società friulana e Dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria (SLO) della società, confermando l’ammenda di 5mila euro nei confronti della società e l’inibizione per 10 giorni e l’ammenda di 5mila euro disposta nei confronti dei due dirigenti. Collavino e De Sabata erano stati deferiti “per aver organizzato un incontro nella sede della società fra un calciatore e non meglio identificati tifosi, senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla società Udinese Calcio.

IL COMUNICATO FIGC

4. Ricorso UDINESE CALCIO SPA

avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale per il comportamento ascritto ai sigg.ri Collavino e De Sabata - nota n.113/965 pf15-16 SP/blp del 22.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016)

5. Ricorso Sig. COLLAVINO FRANCO

avverso le sanzioni:

  • -  inibizione di giorni 10;
  • -  ammenda di € 5.000,00,inflitte al reclamante - all’epoca dei fatti componente del Consiglio di Amministrazione Udinese Calcio - seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all’art. 12 comma 9 C.G.S. - nota n.113/965 pf15-16 SP/blp del 22.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016)6. Ricorso Sig. DE SABATA MICHELE

  • avverso le sanzioni:

  • -  inibizione di giorni 10;
  • -  ammenda di € 5.000,00,inflitte al reclamante - all’epoca dei fatti Dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria (SLO) della Società Udinese Calcio - seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all’art. 12 comma 9 C.G.S. - nota n.113/965 pf15-16 SP/blp del 22.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016)
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